Nella stima del valore venale si deve tener conto delle possibilità di miglior uso del fondo, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3), nonché delle servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non sono invece considerati gli aumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3). La valutazione avviene applicando il metodo statistico-comparativo che consiste nel confrontare i prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà con caratteristiche analoghe a quelle del terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no.