preclude al proprietario la possibilità di sfruttare il fondo conformemente alla sua destinazione agricola. 5.5.1. L’indennità espropriativa comprende l’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33). Nella stima del valore venale si deve tener conto delle possibilità di miglior uso del fondo, purché siano concrete (art. 12 cpv.