{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2011-4-1_2012-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117388&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3bb5aa5a7e2b1d2bae9f2eb542e6ee02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.4-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di un fondo ubicato in zona agricola - espropriazione materiale negata - indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:29", "Checksum": "c3125396590d8df653cb06317bedc05d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1\nRegesto:\nEspropriazione formale di un fondo ubicato in zona agricola - espropriazione materiale negata - indennità\n\n\n- fr. 1.36 il mq per il mapp. no. 2136 di mq 2'211, loc. __________ (iscr. a RF\nil 18.1.2010 al d.g. 383);\nPer completare i dati di raffronto sia aggiunto che nell’ambito di una passata\nprocedura espropriativa, avviata dal ISEP 1, il valore medio dei terreni\nagricoli era stato fissato in fr. 15.- il mq con valuta 1°.1.1998. Oggetto di\nespropriazione era la part. no. 1714, ubicata a poca distanza dalla proprietà __________,\nin località __________, a lato della strada cantonale __________, ed all’epoca condotta\nin locazione da un’associazione sportiva locale. Tenuto conto delle sue\ncaratteristiche (ampiezza [7'396 mq],\nmorfologia pianeggiante, comoda accessibilità, prossimità ad una fonte di\napprovvigionamento idrico costituita da un vicino riale, rispettivamente forma\nirregolare, ubicazione in una depressione), la particella era stata giudicata\nun terreno agricolo di buona qualità e perciò indennizzata a fr. 25.- il mq (TE\n3/98 del 1°.10.1998 confermata dal TRAM 50.98.00008 del 18.8.1999). E’ sulla\nbase di tali sentenze che il Comune ha ritenuto, per motivi di parità di\ntrattamento, di offrire in questa sede un’indennità di uguale importo.\n5.3. Dall’insieme dei dati rilevati sono da escludere le transazioni inerenti sia\ni terreni assegnati dal PR alla zona boschiva, sia quelli ubicati nelle\nfrazioni della Valle __________ in quanto appartenenti a realtà diverse e non\nparagonabili alla zona nella quale è ubicata la proprietà in esame. Altre\ntransazioni appaiono invece poco indicative in ragione del contesto particolare\nal quale si riconducono e dei valori che, stando alla comune esperienza, oggettivamente\nsuperano le quotazioni riconosciute solitamente ai terreni agricoli. Si allude\nsegnatamente al mapp. no. 1964 acquistato dal proprietario del confinante mapp.\nno. 2765, ubicato in territorio di __________ ed occupato da una villa, servito\nper ingrandire il giardino; è quindi verosimile che gli interessi personali\ndell’acquirente abbiano influito in qualche modo sul prezzo. Anche nella\ncompravendita del mapp. no. 1436 è intuibile una certa componente soggettiva ove\nsi consideri che la particella è per la metà boschiva ed è stata acquistata da privati\ngià proprietari di un fondo sito nelle immediate vicinanze (mapp. no. 2418 di __________).\nInfine, non risalgono ad un compromesso tra privati bensì ad aggiudicazioni i\ntrapassi di proprietà dei mapp. no. 639/1166/640 (edificati), e del mapp. no. 1658\n(campo da tennis).\nTolte poi le punte estreme (mapp. no. 2106/510 e 811), come pure le compravendite\nconcernenti, rispettivamente, un semplice scorporo (mapp. 643), sedime\nprevalentemente boschivo (mapp. no. 634) o di estensione particolarmente ampia\n(mapp. no. 562 e 651), si ha un valore medio\narrotondato di ca. fr. 18.- il mq, di poco superiore a quello stabilito alla\nfine degli anni ’90 nei giudizi citati.\nL’espropriato rivendica fr. 100.- il mq sottolineando che trattasi di importo\nequivalente a quello proposto dalle stesse autorità comunali, a titolo di indennità\nespropriativa, durante la fase di pianificazione dei posteggi pubblici di __________,\ned espressamente menzionato sia nella relazione di pianificazione dell’agosto\n2004 (p. 9) sia nel rapporto di pianificazione del marzo 2006 (p. 10). Ma non\nsolo: anche il Consiglio di Stato, chiamato a fissare il contributo sostitutivo\nper la diminuzione del territorio agricolo al mapp. no. 645, ha emesso un preavviso vincolante in data 28.6.2005 nel quale, ai fini del calcolo del\ncontributo, ha ritenuto un valore commerciale della futura zona edificabile di\nfr. 100.-/200.- il mq. L’espropriato prosegue sostenendo di aver deciso di non\nimpugnare la variante di PR, privandosi così della possibilità di contestare la\nnuova destinazione, unicamente in ragione della suddetta proposta di indennizzo\nche ha giudicato congrua ed alla quale a dato credito. Perciò egli reputa che\nl’affidamento riposto nelle autorità debba essere protetto in questa sede.\nTali argomenti non sono tuttavia determinanti ai fini dell’estimo. La decisione\nse impugnare o meno un determinato provvedimento pianificatorio non può essere\nfatta dipendere soltanto dall’ammontare di un’indennità espropriativa; tanto\npiù che, visto lo statuto pianificatorio ormai consolidato del fondo,\nl’espropriato poteva facilmente riconoscere che un indennizzo di fr. 100.- il\nmq non era adeguato alla situazione effettiva: sia perché l’importo era di gran\nlunga superiore al normale valore di un terreno agricolo, sia perché non erano ravvisabili\nelementi concreti o caratteristiche particolari nel fondo che giustificassero\noggettivamente una rivalutazione di tali proporzioni. In relazione al valore\nnon è decisivo neppure il preavviso del\nConsiglio di Stato; da un canto, infatti, il valore commerciale è solo uno dei\nfattori sui quali è basato il calcolo del contributo sostitutivo (cfr. art. 10\ndella Legge sulla conservazione del territorio agricolo, nonché art. 2 e 3 del\nrelativo Regolamento); d’altro canto bisogna considerare che tale contributo è\ndovuto non in funzione dei benefici economici che il privato potrà ricavare dalla\nmisura pianificatoria, bensì degli inconvenienti che quest’ultima arreca al\npatrimonio fondiario agricolo e all’agricoltura; ed in concreto il fondo è stato\nsottratto all’agricoltura non per essere inserito in una zona aperta\nall’edilizia privata, bensì affinché possa adempiere ad un’esigenza pubblica. Dunque non v’è spazio per appellarsi al principio\ndella buona fede.\nCiò detto, stando ai principi che governano l’estimo, l’indennità dev’essere\nconforme ai valori di mercato; in quest’ottica il Tribunale è tenuto ad attenersi\nai prezzi reperiti nella zona agricola ed adeguare il valore medio accertato alla\nproprietà esproprianda.\nIl mapp. no. 645 è abbastanza ampio e"}