{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2011-4-1_2012-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117388&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3bb5aa5a7e2b1d2bae9f2eb542e6ee02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.4-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale di un fondo ubicato in zona agricola - espropriazione materiale negata - indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:29", "Checksum": "c3125396590d8df653cb06317bedc05d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.10.2012 10.2011.4-1\nRegesto:\nEspropriazione formale di un fondo ubicato in zona agricola - espropriazione materiale negata - indennità\n\n2.Il\nmapp. no. 645, ubicato in località __________, ha una superficie complessiva di\nmq 3'582 ed è così descritto a RF:\nsub. a) prato mq 3’377\nsub. b) strada mq 166\nsub. c) riale mq 39\nSi tratta di un fondo di conformazione abbastanza regolare situato sul versante\norientale della collina di __________. Il terreno è terrazzato nella sua parte\nalta confinante con Via __________ (qui oggetto di espropriazione) poi forma un\npendio che digrada fino alla sottostante Via __________; esso si presenta\nprativo con cespugli e alberi ad alto fusto lungo il confine meridionale dove\nscorre un riale. Il sedime censito come strada è costituito da un vecchio\nsentiero che, con imbocco da Via __________ nell’angolo meridionale, scende\nattraversando il fondo verso nord e la confinante part. no. 644; di questo\nsentiero, gravato da un onere di passo agricolo con carro a favore del ISEP 1,\nresta qualche vaga traccia sotto forma di lastre di pavimentazione.\nIl vigente PR comunale, approvato dal Consiglio di Stato in data 20.12.1994\n(revisione), assegna la proprietà alla zona agricola. Nel contesto\ndell’approvazione di alcune varianti del PR, concernenti i posteggi pubblici\nnella frazione di __________ ed alcuni aspetti relativi ai beni culturali, avvenuta\ncon risoluzione governativa del 6.6.2007, sulla parte alta della particella è\nstato istituito un vincolo AP-EP per la costruzione del posteggio pubblico P30.\n3.Come\ngià rilevato, il mapp. no. 645 è attualmente gravato da un onere di passo agricolo\na favore del ISEP 1 che interessa il vecchio sentiero di cui già si è detto\n(cfr. estratto SIFTI). Da ciò, ed in considerazione della posizione del\nposteggio, che invade parzialmente il sentiero medesimo, la domanda\ndell’espropriato di iscrizione di un diritto di passo prediale a suo favore\nsull’area espropriata. Domanda alla quale l’ente espropriante ha accondisceso: all’udienza\ndel 26.10.2011 esso si è infatti dichiarato d’accordo di mantenere invariata,\nper il proprietario, la possibilità di accesso al fondo da Via __________. Perciò,\nconformemente a quanto concordato, il Comune dovrà provvedere all’iscrizione\ndella servitù a RF.\n4.4.1.\nL’espropriazione formale soggiace al\nversamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a compensazione di tutti\ni pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla\nlimitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituire all’interessato\nle condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’espropriazione non avesse\navuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. ad art. 16 no. 4). L’indennità per\nespropriazione formale è valutata al giorno dell’anticipata immissione in\npossesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di estimo (art.\n19 Lespr).\nQualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale per\neffetto di un provvedimento pianificatorio restrittivo, la data decisiva per\nl’estimo coincide invece con quella di entrata in vigore della restrizione\n(Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c.\n4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2).\n4.2. Nella fattispecie l’indennità è stimata con valuta attuale non avendo il\nComune esercitato l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr). Risulta in\neffetti evidente che né l’inserimento nella zona agricola sancito con il PR del\n1994 – per il quale, peraltro, non è mai stata notificata alcuna pretesa\nespropriativa giusta l’art. 39 Lespr – né il vincolo istituito con la variante del\n2007 hanno dato luogo ad espropriazione materiale (cfr. sul concetto DTF\n131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2). Circostanza,\nquesta, che nemmeno l’espropriato mette in discussione. In effetti il mapp. no.\n645 non ha mai fatto parte di una zona edificabile. Già estromesso dal perimetro delle canalizzazioni delimitato con il\nPGC approvato nel 1973, il fondo è stato assegnato\nalla zona residua (Zr) con il primo PR comunale approvato il 30.9.1975, decisione impugnata a quell’epoca senza\nsuccesso (cfr. ris. del 30.9.1975 p. 17-18). Nel 1994, con la revisione del\npiano, esso è stato attribuito alla zona agricola, ciò che non ha costituito\naltro se non la conferma della preesistente inedificabilità e che il\nproprietario non ha contestato. La variante del 2007 – seguita all’approvazione\ndel PGS nel 2005 che pure non include il mapp. no. 645 – ha infine imposto una\nlimitazione la quale tuttavia non\npreclude al proprietario la possibilità di sfruttare il fondo conformemente\nalla sua destinazione agricola.\n5.5.1.\nL’indennità espropriativa comprende l’intero valore venale del diritto\nespropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale\noggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto\nnell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 50 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984,\nvol. II, p. 734; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p.\n25 e 33).\nNella stima del valore venale si deve tener conto delle possibilità di miglior\nuso del fondo, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib\n321 c. 3), nonché delle servitù attive e passive risultanti a RF al momento del\ndeposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non sono invece considerati gli\naumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente\nespropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).\nLa valutazione avviene applicando il metodo statistico-comparativo che consiste\nnel confrontare i prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà con\ncaratteristiche analoghe a quelle del terreno espropriando (Hess/Weibel,\nop. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD"}