a corpo per la perdita di 2 fabbricati 3. La pretesa di indennizzo per perdita di posteggi è respinta. 4. La pretesa di indennizzo per titolo di svalutazione del mapp. no. 592 è respinta. 5. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 3'000.- per ripetibili. 6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 7. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco