Su questa base, e cioè considerando che l’uso del mapp. no. 579 non è conforme né alla pianificazione, né alla legislazione edilizia, non può essere ammessa alcuna connessione con il mapp. no. 592 e l’attività che vi è svolta. Perciò, in difetto di legame economico e funzionale, è escluso che si possa riconoscere un’indennità per svalutazione del mapp. no. 592.