5.4). L’espropriato ha pure affermato che in mancanza di posteggio la regolare gestione dell’attività risulterebbe intralciata o ridotta; se così fosse, tuttavia, avrebbe dovuto risolvere da tempo la situazione in maniera definitiva e non accontentarsi di una sistemazione che appare precaria sotto tutti gli aspetti, ovvero postulando un permesso di costruzione per la formazione di un posteggio o sul mapp. no. 379 oppure sullo stesso mapp. no. 392 ritenuto che il previgente PR (a differenza di quello attuale) non vietava espressamente tali impianti nella zona centro cantine (art. 24 NAPR/77). Su questa base, e cioè considerando che l’uso del mapp.