caratteristiche da salvaguardare e nella quale erano concessi solo riattamenti o trasformazioni rispettosi dei valori ambientali e delle utilizzazioni esistenti (art. 24 NAPR/77). Dal profilo pianificatorio i due fondi non potevano dunque soddisfare un obiettivo comune. Nè un tale obiettivo comune è deducibile dallo stato di fatto creatosi negli anni, in particolare dal posteggio sul mapp. no. 579; infatti, ben difficilmente potrebbe essere ammesso che sia indispensabile per l’azienda ove solo si consideri che, per ammissione stessa dell’espropriato, le operazioni di carico e scarico, ovvero quelle direttamente legate e necessarie all’attività, avvengono sul piazzale del mapp.