A norma dell’art. 11 let. b Lespr, quando sia parzialmente espropriato un fondo o una proprietà costituita da più fondi economicamente connessi, l’indennità deve comprendere l’eventuale svalutazione della porzione residua, purché sussista un nesso di causalità adeguata tra l’evento espropriativo e la riduzione di valore. Una tale connessione economica potrebbe essere ravvisata nell’appartenenza dei fondi ad una medesima impresa o azienda, bastando comunque che la loro utilizzazione, anche differenziata, sia tesa a raggiungere uno scopo comune.