vero è, come rammenta l’espropriato, che in passato questo Tribunale ha ritenuto di dover tutelare certe situazioni particolari riconoscendo al proprietario interessato un indennizzo per la perdita di posteggi anche non formalmente autorizzati. Nondimeno è da sottolineare che i posteggi per autoveicoli sono annoverati nella categoria degli impianti ai sensi dell’art. 22 LPT, e che dunque la formazione di parcheggi, come l’uso di un fondo per lo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione; regola, questa, contemplata nella vigente come già nella passata legislazione edilizia cantonale (art. 4 let. c RLE del 9.12.1992, art. 35 cpv. 1 let. b RLE del 22.1.1974;