Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lespr, quando sia prevista l’espropriazione parziale di un fondo e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l’espropriato può chiederne l’espropriazione totale. La norma istituisce un’eccezione al principio della proporzionalità secondo cui l’espropriazione non deve eccedere quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo perseguito dall’ente espropriante. L’ampliamento dell’espropriazione entra quindi in considerazione solo se, a causa dell’esproprio parziale, l’uso conforme del fondo fosse pregiudicato o reso oltremodo difficile: