ciò con un certo margine di libertà progettuale favorito dall’ampio doppio fronte stradale. In sede di revisione del PR la particella è dunque stata privata della componente edilizia che già le era riconosciuta a pieno titolo dal PR previgente. Se ne deve concludere che il nuovo PR ha cagionato un’espropriazione materiale a danno del mapp. no. 579. Circostanza, questa, peraltro mai nemmeno messa in dubbio dal Comune il quale, sia prima che durante la presente procedura, ha formulato una proposta di indennizzo chiaramente comprensiva della componente edilizia del fondo.