In particolare, l’edificazione del mapp. no. 579 era disciplinata dai parametri vigenti nella zona R2 ove erano ammessi un indice di sfruttamento 0.4 ed un’altezza massima m 7.50; doveva inoltre essere rispettata una distanza minima dal confine di m 3 e dalla strada di m 4 (art. 27, 5 e 10 NAPR/1977). Su questa base, previa demolizione dei vecchi fabbricati, il fondo poteva essere riedificato ed accogliere un nuovo stabile di due piani aventi ciascuno una superficie di ca. 250 mq consona allo scopo residenziale (cfr. anche relazione di estimo dell’aprile 2008 dell’arch. __________, pto. 4.1.1); ciò con un certo margine di libertà progettuale favorito dall’ampio doppio fronte stradale.