Anche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di espropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o ne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il proprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile ed oltremodo probabile in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2). 4.2.