{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2011-1-1_2012-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112675&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "212874a08ab7acec4c70a2cd2e4b7cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.1-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ampliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:12", "Checksum": "236bc4c86337f876009c6805d20863e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1\nRegesto:\nAmpliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione\n\n9.\nFabbricati al mapp. no. 579\n9.1. Sul mapp. no. 579 sono presenti due fabbricati che l’espropriato dichiara\ndi aver rinunciato a locare negli ultimi anni in ragione della situazione\nd’incertezza dettata dal vincolo pianificatorio e dall’esproprio del fondo. Per\nla perdita degli stessi egli rivendica un’indennità di fr. 10'000.- corrispondente\nalla pigione mensile indicizzata che avrebbe potuto ricavare.\n9.2. Giusta l’art. 11 let. c Lespr l’indennità include il corrispettivo di\ntutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato in quanto siano prevedibili,\nnel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell’espropriazione.\nLa normativa si rapporta a tutti quei danni patrimoniali che potrebbero\nmanifestarsi, oltre alla perdita del diritto espropriato ed all’eventuale\ndeprezzamento della parte residua, in seguito all’espropriazione. Dato il loro\ncarattere complementare, tali pregiudizi sono risarcibili solo nella misura in\ncui il diritto ad una piena indennità (art. 9 Lespr) non fosse già soddisfatto\ncon la rifusione dell’intero valore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad\nart. 19 no. 196 e 197; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel,\nop. cit., p. 731, 740-741).\n9.3. Gli edifici in esame si compongono di una costruzione chiusa con una\nmuratura in mattoni di cotto e soletta piana, e di un portico aperto eseguito\ncon strutture in mattoni di cemento e copertura in tegole a due falde. Entrambi\nrasentano la fatiscenza e la loro idoneità ad essere utilizzati è sicuramente\ndubbia (cfr. verbale di sopralluogo del 4.5.2011; documentazione fotografica).\nCiò considerato, e ritenuto che tali stabili non producono ormai da qualche\nanno alcun reddito, è indennizzabile soltanto il loro valore reale (cfr. Hess/Weibel,\nop. cit. ad art. 19 no. 99).\nIl Comune ha prodotto un calcolo delle volumetrie che riporta un totale di mc\n243.97. Quest’ultimo dev’essere tuttavia adeguato alla norma SIA 116 per poter\nessere applicato al costo medio al mc; su questa base, si ottiene una cubatura\nper le costruzioni in esame di mc 285.\nVisto lo stato complessivo degli edifici ed i materiali di costruzione, il loro\nvalore non può certamente superare ca. fr. 35.- il mc. Pertanto l’indennità di\nfr. 10'000.- pretesa dall’espropriato è condivisibile e può essere confermata.\n10.\nInteressi\nL’indennità per espropriazione materiale e formale di mq 1'218 è completata con\ngli interessi al saggio usuale a decorrere dal momento in cui l’espropriato ha\nmanifestato in modo inequivocabile l’intenzione di farsi risarcire (DTF\n125 II 1 c. 3b/aa), ovvero, in concreto, a far tempo dall’8.12.2006, data della\nlettera con la quale egli ha notificato la sua pretesa di indennizzo al Comune.\nIn passato il saggio usuale veniva fissato dal\nTribunale federale nel quadro delle istruzioni impartite alle Commissioni\nfederali di stima ai sensi dell’art. 63 LEspr (Hess/Weibel, op. cit., ad\nart. 63 no. 7). In virtù di una decisione del 9.11.2009 del Tribunale\namministrativo federale, a partire dal 1°.1.2010 esso corrisponde al tasso\nipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Pertanto gli interessi\nsono da conteggiare come segue:\n- del 3.5% dall’8.12.2006 al 31.12.2009\n- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010\n- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011\n- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012\n- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi\nSull’indennità dipendente da sola espropriazione formale (superficie di 50 mq e\nperdita di fabbricati) non sono dovuti interessi in difetto di anticipata\nimmissione in possesso (cfr. art. 52 cpv. 2 Lespr).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. La richiesta di ampliamento dell’espropriazione\nall’intero mapp. no. 579 è accolta.\n2. L’ente\nespropriante verserà le seguenti indennità:\n2.1. fr. 300.- il mq per l’espropriazione materiale e formale di mq 1'218 oltre\ninteressi ai seguenti saggi annui:\n- del 3.5% dall’8.12.2006 al 31.12.2009\n- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010\n- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011\n- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012\n- del 2.25% dal 2.6.2012 in poi\n2.2. fr. 360.- Il mq per l’espropriazione formale di mq 50\n2.3. fr. 10'000.- a corpo per la perdita di 2 fabbricati\n3. La\npretesa di indennizzo per perdita di posteggi è respinta.\n4. La\npretesa di indennizzo per titolo di svalutazione del mapp. no. 592 è respinta.\n5. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 3'000.- per ripetibili.\n6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n7. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}