{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2011-1-1_2012-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112675&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "212874a08ab7acec4c70a2cd2e4b7cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.1-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ampliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:12", "Checksum": "236bc4c86337f876009c6805d20863e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1\nRegesto:\nAmpliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione\n\n8.\nSvalutazione del mapp. no. 592\n8.1. L’espropriato sostiene che la particella espropriata no. 579 costituisce\nun’unità dal profilo funzionale ed economico con la part. no. 592 sulla quale,\ncome detto, è condotta l’azienda vinicola di famiglia. La perdita di posteggi\nsulla prima si tradurrebbe in un grave pregiudizio per la seconda nella misura\nin cui la gestione regolare dell’attività aziendale risulterebbe intralciata o\nridotta. Ciò comporterebbe una svalutazione del fondo nell’ordine di almeno\n60'000.- di cui l’espropriato chiede di essere indennizzato.\n8.2. A norma dell’art. 11 let. b Lespr, quando sia parzialmente espropriato un\nfondo o una proprietà costituita da più fondi economicamente connessi, l’indennità deve comprendere\nl’eventuale svalutazione della porzione residua, purché sussista un nesso di\ncausalità adeguata tra l’evento espropriativo e la riduzione di valore. Una\ntale connessione economica potrebbe essere ravvisata nell’appartenenza dei\nfondi ad una medesima impresa o azienda, bastando comunque che la loro\nutilizzazione, anche differenziata, sia tesa a raggiungere uno scopo comune.\nUna connessione economica e funzionale può essere presunta quando il valore dei\nfondi conosca un incremento in ragione della loro correlazione (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 184; Grisel,\nop. cit., p. 729; DTF 106 Ib 381 c. 3b).\n8.3. I mapp. no. 579 e 592 hanno da sempre un assetto pianificatorio diverso:\nnel previgente PR, il primo era assegnato infatti alla zona residenziale R2, il\nsecondo invece alla zona “centro cantine” che corrispondeva alle strutture\ncaratteristiche da salvaguardare e nella quale erano concessi solo riattamenti\no trasformazioni rispettosi dei valori ambientali e delle utilizzazioni\nesistenti (art. 24 NAPR/77). Dal profilo pianificatorio i due fondi non\npotevano dunque soddisfare un obiettivo comune. Nè un tale obiettivo comune è\ndeducibile dallo stato di fatto creatosi negli anni, in particolare dal posteggio\nsul mapp. no. 579; infatti, ben difficilmente potrebbe essere ammesso che sia\nindispensabile per l’azienda ove solo si consideri che, per ammissione stessa\ndell’espropriato, le operazioni di carico e scarico, ovvero quelle direttamente\nlegate e necessarie all’attività, avvengono sul piazzale del mapp. no. 592. Trascurabile\nè poi la presenza, sul mapp. no. 579, di due edifici adoperati in passato come\ndeposito/magazzino: infatti, oltre a non essere conformi alla destinazione\nresidenziale del fondo, questi sono ormai in evidente stato di abbandono e\npresentano gravi segni di vetustà e degrado; in ogni caso, come si evince dalla\nmemoria dell’espropriato, tali fabbricati non erano ad uso esclusivo\ndell’azienda bensì locati a terzi (cfr. opposizione del 1°.3.2011 pto. 5.4).\nL’espropriato ha pure affermato che in mancanza di posteggio la regolare\ngestione dell’attività risulterebbe intralciata o ridotta; se così fosse, tuttavia,\navrebbe dovuto risolvere da tempo la situazione in maniera definitiva e non\naccontentarsi di una sistemazione che appare precaria sotto tutti gli aspetti,\novvero postulando un permesso di costruzione per la formazione di un posteggio\no sul mapp. no. 379 oppure sullo stesso mapp. no. 392 ritenuto che il\nprevigente PR (a differenza di quello attuale) non vietava espressamente tali\nimpianti nella zona centro cantine (art. 24 NAPR/77).\nSu questa base, e cioè considerando che l’uso del mapp. no. 579 non è conforme\nné alla pianificazione, né alla legislazione edilizia, non può essere ammessa\nalcuna connessione con il mapp. no. 592 e l’attività che vi è svolta. Perciò,\nin difetto di legame economico e funzionale, è escluso che si possa riconoscere\nun’indennità per svalutazione del mapp. no. 592.\n"}