{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2011-1-1_2012-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112675&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "212874a08ab7acec4c70a2cd2e4b7cab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.1-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ampliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:12", "Checksum": "236bc4c86337f876009c6805d20863e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 26.10.2012 10.2011.1-1\nRegesto:\nAmpliamento espropriazione - valore venale - indennità per posteggio - indennità per svalutazione\n\n2.In\ncostanza di procedura, e senza riservarsi espressamente il diritto di restare\nparte in causa, l’espropriato __________ ha disposto, mediante atto di\ndonazione del 28.12.2011 (d.g. 14644/28), il trapasso di proprietà del mapp.\nno. 579 al figlio COES 1. Quest’ultimo è pertanto subentrato di diritto nel presente\nprocedimento (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986, ad\nart. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1). Il nuovo proprietario ha esercitato\nil diritto di essere sentito presenziando al dibattimento finale ed allineandosi\nalle pretese già formulate dal padre.\n3.L’espropriazione\nformale soggiace al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a\ncompensazione di tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito\nall’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è\nfinalizzata a restituirgli le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se\nl’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 16 no. 4). L’indennità per espropriazione formale è valutata\nal giorno dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, al momento\ndell’emissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr).\nQualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale per\neffetto di un provvedimento pianificatorio restrittivo, la data decisiva per\nl’estimo coincide invece con quella di entrata in vigore della restrizione\n(Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c.\n4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2).\nE’ noto che il nuovo PR di ___________,\napprovato in data 2.11.2000, ha riservato il\nmapp. no. 579 a fini pubblici destinandolo ad accogliere un posteggio.\nPertanto, al fine di individuare il dies aestimandi, occorre accertare\nd’ufficio se tale vincolo abbia dato luogo ad un’espropriazione materiale.\n4.Espropriazione\nmateriale\n4.1. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una\nrestrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro\ndi un fondo che comprometta le facoltà essenziali derivanti dal diritto di\nproprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione di importanza\nsecondaria può assumere connotazione di espropriazione materiale ove coinvolga\nuna cerchia ristretta di proprietari, o ne colpisca uno solo, in maniera tale\nche, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un\nsacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di\ntrattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre che l’atto limitativo sia\ndefinitivo e che, con la sua istituzione, il proprietario veda svanire una possibilità\ndi miglior uso del fondo prevedibile ed oltremodo probabile in un prossimo\nfuturo (Riva, op. cit., no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132\nII 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2).\n4.2. Il vincolo in esame interessa ca. 1'218 mq del mapp. no. 579, e cioè quasi\ntutta la superficie del fondo; nell’angolo nord-est è sfuggita un’area di ca.\n50 mq che risulta invece attribuita alla zona residenziale estensiva R2 (cfr.\npiano del 10.5.2011 dello studio d’ing. __________ prodotto dal Comune;\nestratto piano delle zone).\nAll’epoca dell’entrata in vigore del vincolo la particella era completamente\nurbanizzata, inclusa nel piano generale delle canalizzazioni (PGC),\nquest’ultimo approvato in data 11.8.1982, ed apparteneva ad un territorio già\nlargamente edificato ed insediato. Nonostante la conformazione triangolare,\ninvero non ideale, il fondo possedeva i requisiti per essere edificato e già vi sorgevano due fabbricati utilizzati come deposito e\nmagazzino. In particolare, l’edificazione del mapp. no. 579 era disciplinata\ndai parametri vigenti nella zona R2 ove\nerano ammessi un indice di sfruttamento 0.4 ed un’altezza massima m 7.50;\ndoveva inoltre essere rispettata una distanza minima dal confine di m 3 e dalla\nstrada di m 4 (art. 27, 5 e 10 NAPR/1977). Su questa base, previa demolizione dei\nvecchi fabbricati, il fondo poteva essere riedificato ed accogliere un nuovo stabile\ndi due piani aventi ciascuno una superficie di ca. 250 mq consona allo scopo residenziale\n(cfr. anche relazione di estimo dell’aprile 2008 dell’arch. __________, pto.\n4.1.1); ciò con un certo margine di libertà progettuale favorito dall’ampio\ndoppio fronte stradale. In sede di revisione del PR la particella è dunque stata\nprivata della componente edilizia che già le era riconosciuta a pieno titolo\ndal PR previgente.\nSe ne deve concludere che il nuovo PR ha cagionato un’espropriazione materiale\na danno del mapp. no. 579. Circostanza, questa, peraltro mai nemmeno messa in\ndubbio dal Comune il quale, sia prima che durante la presente procedura, ha\nformulato una proposta di indennizzo chiaramente comprensiva della componente\nedilizia del fondo.\nPertanto l’indennità per espropriazione\nmateriale e formale della superficie vincolata (mq 1'218) è stabilita mediante stima\nunica con valuta al 2.11.2000, data di entrata in vigore del nuovo PR che ha\nistituito il vincolo.\n5.Ampliamento\ndell’espropriazione\n5.1. Il Comune di __________, avviata la procedura in vista dell’esproprio\ntotale del mapp. no. 579 (cfr. tabella e piano pubblicati), si è poi corretto precisando\ndi voler limitare l’intervento alla sola superficie vincolata (cfr. verbale di\nudienza del 4.5.2011). L’espropriato, verificata la situazione e ritenendo\nl’area libera da vincoli del tutto inutilizzabile, ha ribadito la domanda di\nampliamento dell’espropriazione a tutta la particella.\n5.2. Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lespr, quando\nsia prevista l’espropriazione parziale di un fondo e ciò abbia per effetto di\nimpedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui\nsecondo la loro destinazione, l’espropriato può chiederne l’espropriazione\ntotale."}