14. Nella fattispecie è quindi assodato che il fondo in oggetto è passato da una situazione di edificabilità residenziale (due piani: la classica casa unifamigliare) ad una di impossibilità di una tale edificazione, restando permesse solo costruzioni sotterranee. Ne discende che di principio vi è una restrizione della proprietà assimilabile ad un’espropriazione materiale.