E’ ben vero che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato). Nella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR non sia stato rispettoso dei principi della CPT, né le parti ciò sostengono.