Si tratta però di mera facoltà, non di automatismo. Se il consenso della controparte non è necessario, occorre però che l’alienante si ritiri dal processo, e che l’acquirente opti per il subentro. Se l’alienante non si ritira, come può effettivamente (non) fare, trattandosi di sua facoltà, il processo continua tra le parti originarie (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale svizzero – CPC, ed. ADV, art. 83, pag. 316 e 318). Poiché nulla risulta essere stata pattuito dalle parti in merito, gli istanti restano parti al processo e godono quindi (ancora) della legittimazione attiva.