È quindi necessario attendersi alla LPamm, in virtù dell’esplicito rinvio ad essa (art. 70 LEspr.). Sennonché, pure nella LPamm nulla è previsto in materia; giocoforza si devono quindi esaminare le norme del Codice di Procedura Civile (CPC), pure per esplicito rinvio (art. 24 LPamm, perlomeno per quanto attiene - come alla fattispecie - alla successione nel processo). Orbene, l’art. 83 cpv. 1 CPC prevede che se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante. Si tratta però di mera facoltà, non di automatismo.