È vero che deontologicamente trattative bonali dovrebbero restare confinate agli atti privati delle parti, e non sfociare in quelli di causa. La questione attiene comunque essenzialmente ai rapporti fra i patrocinatori ed alla competente Autorità che vigila in detti rapporti. In ogni caso, e comunque, questo Tribunale non ritiene pregiudizievole in alcun modo per il Comune il fatto che esso abbia dato disponibilità ad una soluzione alternativa, e che tale soluzione non abbia potuto essere implementata per il divieto imposto in merito dal Dipartimento del Territorio. In effetti, un Comune è libero di (volere) modificare il proprio PR.