Ne consegue che i documenti prodotti dagli istanti possono essere acquisiti agli atti; una tardiva produzione può generare quindi al massimo (ma non è il caso nella fattispecie) una ripartizione dei costi procedurali che tenga conto dell’aggravio causato alla procedura dalla produzione susseguente allo scambio degli allegati. D’altronde, la parte convenuta ha potuto compiutamente esprimersi in merito alla (da lei contestata) valenza dei documenti in oggetto. È vero che deontologicamente trattative bonali dovrebbero restare confinate agli atti privati delle parti, e non sfociare in quelli di causa.