7.Si devono avantutto risolvere le contestazioni relative all’ammissibilità della produzione degli atti di parte istante. La legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971 non prevede alcunché in materia di produzione di documenti. Ne consegue l’applicabilità, per rinvio (art. 70Lespr), della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, che prevede che il Tribunale accerta d’ufficio i fatti, non è vincolato alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ne consegue che i documenti prodotti dagli istanti possono essere acquisiti agli atti;