Il 9 settembre 2012 gli istanti hanno chiesto la riattivazione della procedura, per mancata intesa tra dette parti (dovuta, a loro dire, al mancato consenso in merito all’accordo del Dipartimento del Territorio). Il 13 novembre 2012 il Comune ha confermato il mancato accordo, ritenendo tuttavia che detto scritto e le motivazioni del mancato accordo non potessero figurare agli atti di causa, in virtù delle norme deontologiche vigenti per gli avvocati patrocinatori. Le parti si sono infine riconfermate, in sede di conclusioni scritte, nelle rispettive domande.