{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-9_2014-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116319&nX40_KEY=4711100&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcebc4d80bd7556e5e3b9339e3327023"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2010.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:27:40", "Checksum": "2cbbcd3edf9405351de28cd12a430ebd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9\nRegesto:\nEspropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità\n\n18.\nLe transazioni immobiliari a __________\nin zona R2s nel periodo dal 1.1.2000 al 23.1.2008 (dies aestimandi) attestano i\nseguenti valori:\nNe discende un valore medio di fr. 282.-- (per\narrotondamento), senz’altro attendibile perché frutto di valori assai simili\ntra loro, senza oscillazioni; e ciò malgrado si tratti di poche alienazioni, di\nalcuni anni precedenti al dies aestimandi.\nÈ vero che i valori nelle zone R2 sono stati inferiori (togliendo gli estremi,\ncirca fr. 193.--/ mq) nel medesimo periodo.\nSi tratta però di alienazioni in comparti più lontani da quello ove è sito il\nfondo che ci occupa; inoltre trattasi comunque, per l’appunto, di altra zona di\nPR, e quindi non facilmente comparabile. Tuttavia, dopo dies aestimandi le\nalienazioni (salvo una prima del 25.6.2009, ad un prezzo di soli fr. 52.93/mq)\nhanno subito un’impennata, attestandosi (anni 2011 e 2012) a valori attorno a\nfr. 300.--/mq.\nÈ vero che i tempi di transazione sono posteriori al dies aestimandi (e quindi\nnon utilizzabili direttamente), ma non si può comunque non intravvedere anche\nin tali valori una conferma indiretta all’attendibilità dell’importo di fr.\n282.--/mq (tenuto conto oltretutto del fatto che con il nuovo PR vi è una sola\nzona R2).\nTenuto conto della superficie del mappale (mq 698), ne risulta un valore quale\nfondo costruibile con abitazione di fr. 196'836.-- secondo il precedente PR.\nSi considera in effetti che le servitù a favore a e a carico del mappale non ne\ninfluenzino il valore, vista anche l’esiguità delle superfici interessate.\n19.\nLa situazione attuale sembrerebbe\ninvece poter permettere, come detto, nella migliore delle ipotesi per i\nproprietari (cioè in quella per loro economicamente più vantaggiosa), una\ncostruzione sotterranea.\nSarebbe ipotizzabile teoricamente una costruzione di al massimo 16 parcheggi,\ntenuto conto delle dimensioni del fondo, dei raggi di curvatura e degli spazi\ndi manovra (e meglio come da norme VSS), nonché dell’accesso limitato, e della\nnecessità di rispettare il PR e le norme edilizie.\nI parcheggi sotterranei, che avrebbero rappresentato la soluzione economicamente\npiù interessante per i proprietari, non sono però realizzabili in loco.\nIn effetti l’accesso al fondo, che avviene grazie ad una servitù a carico dei\nmappali no. 1194, 1200 e 1189, non sarebbe autorizzato per la costruzione di un\nparcheggio sotterraneo per più veicoli. Detto accesso infatti è descritto nel\npiano del traffico come “Strada pedonale”. Di conseguenza, il mappale in\noggetto non può dirsi accessibile ad un numero illimitato di vetture. Anzi, di\nprincipio nessuna vettura vi può transitare (indipendentemente dal tenore della\nservitù di diritto privato). Al massimo, detto fondo potrebbe beneficiare (ma\nciò è tutt’altro che acquisito) di una deroga per un accesso privato\n(personale).\nNon sarebbe invece sostenibile finanziariamente la creazione di cantine o\nlocali accessori (in realtà fini a se stessi perché a se stanti) ecc..\n20.\nIn definitiva quindi, quello che\ndifferenzia il mappale in oggetto da un fondo in zona agricola non è più tanto\nla potenzialità edificatoria sotterranea, bensì la maggiore elasticità d’uso\ndella superficie (seppur prativa, essa può essere adibita a giardino, con le\nusuali attività ad esso legate).\nNe consegue che il suo massimo valore è di fondo accessorio (aggiuntivo) ai\nmappali confinanti (in particolare il mapp. no. 1180), in particolare nella\nmisura nella quale permetterebbe a detti mappali confinanti di fruire di una\nsuperficie di libertà.\nIl valore di detta superficie è quantificabile nel 50% del suo valore pieno\n(valore del terreno edificabile).\nNe consegue che il valore del mappale no. 1190 con il nuovo PR è di fr.\n98'418.-- (fr. 142.--/mq per 698 mq).\nVi è quindi un’espropriazione materiale di fr. 98'418.--.\n21.\nSi ritiene ininfluente il fatto\nche in realtà il mappale in oggetto (è vero, congiuntamente alla part. 1180)\nsia stato venduto ad un valore che in realtà richiama quelli per fondi siti in\nzona residenziale.\nIn effetti, se i proprietari istanti reperiscono un acquirente disposto a\npagare un valore superiore a quello (ridotto) imposto dal PR, ciò è legato all’imponderabile,\ne non può essere considerato nella presente procedura.\nNon vi è quindi per tale fatto influenza sull’estimo espropriativo materiale.\n22.\nGli interessi sull’indennità per\nespropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente\ndiritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi\nrisarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e rinvii). A tale richiesta non debbono porsi\nesigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente\npubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che\nil proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512).\nUna simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale\nnella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819),\nnell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108\nIb 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario\navverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122\nIb 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi ( TRAM 9.11.1998 in re\nCE C. e D’A. / comune di F., consid. 4.1).\nNella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 26 marzo 2010\n(doc. H), ai seguenti tassi:\n3% dal 26.3.2010 al 1.12.2010\n2.75% dal 2.12.2010 al 1.12.2011\n2.5% dal 2.12.2011 al 1.6.2012\n2.25% dal 2.6.2012 al 2.9.2013\n2% dal 3.9.2013 in poi\n23.\nA fronte di una richiesta di fr.\n211'000.--, la parte istante se ne vede riconosciuta quasi la metà (fr.\n98'418.--).\nLe tasse le spese sono quindi da ripartirsi a metà tra le parti, compensate le\nripetibili.\nPer i quali motivi\n"}