{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-9_2014-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116319&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcebc4d80bd7556e5e3b9339e3327023"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:22", "Checksum": "dddc19ddadc86431360e64085bc1cdd7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9\nRegesto:\nEspropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità\n\n13.\nNella fattispecie la normativa\ncomunale precedente risale al 2 agosto 1989.\nEssa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di\nprincipio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR\n(13.1.2008) non ci si trova di fronte di principio ad una mancata attribuzione\nalla zona edificabile, bensì ad un dezonamento.\nE’ ben vero che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo l’entrata in\nvigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad\nassioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non\npubblicato).\nNella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR\nnon sia stato rispettoso dei principi della CPT, né le parti ciò sostengono.\n14.\nNella fattispecie è quindi\nassodato che il fondo in oggetto è passato da una situazione di edificabilità\nresidenziale (due piani: la classica casa unifamigliare) ad una di\nimpossibilità di una tale edificazione, restando permesse solo costruzioni\nsotterranee.\nNe discende che di principio vi è una restrizione della proprietà assimilabile\nad un’espropriazione materiale.\n15.\nNé giova alla tesi contraria\nsostenere che il mappale no. 1190 sarebbe funzionale al mappale no. 1180 (dei\nmedesimi comproprietari), e non potrebbe essere visto quindi in ottica\nespropriativa come un mappale a sé stante perché i due fondi costituirebbero\nun’unità economica e funzionale.\nOrbene, la comproprietà degli istanti su entrambi i mappali è inconferente,\ngiacché il mappale no. 1190 potrebbe essere alienato (se del caso, a mezzo di\npreventiva costituzione di servitù di passo, o modificando l’accesso al fondo\nno. 1180). Inoltre, la costruzione di un’abitazione rimane comunque possibile\ncon la precedente normativa comunale, anche se con le limitazioni che la\n(invero particolare) situazione in loco avrebbe imposto. Di tale limitazione si\ntiene conto al punto seguente.\n16.\nConsiderando le distanze dai fondi\nconfinanti, risulta che una costruzione avrebbe potuto sorgere (con la\nprecedente normativa) su di una superficie di ml 20x15; ne discende che dei 698\nmq del mappale no. 1190 solo 600 mq (2 piani di SUL da 300 mq al massimo) sarebbero\npotuti essere sfruttati. Considerato un indice di sfruttamento massimo pari a\n0.4, risultano però solo mq 279.20 utilizzabili, pari ad una costruzione a due\npiani di mq. 139.60; l’indice di occupazione massimo essendo del 30%, la\nsuperficie edificata avrebbe potuto essere di mq 209.40.\nInoltre, l’impossibilità di creare un parcheggio contestualmente\nall’edificazione di un’abitazione (non vi è una strada di accesso, né il PR ne\nprevedeva la costruzione) avrebbe imposto una richiesta di deroga ai sensi\ndell’art. 39 v. NAPR (con conseguente imposizione – in caso di accoglimento\ndella domanda – di un contributo pari al 25% del costo di costruzione di detto\nparcheggio, comprensivo del valore del terreno).\nInfine, la commerciabilità del fondo avrebbe potuto soffrire del limite di\nresidenze secondarie imposte dall’art. 37 v. NAPR.\n17.\nCon il PR attuale è invece\npossibile costruire unicamente edificazioni sotterranee. Occorre dunque\nvalutare il valore del terreno con il precedente PR, che permetteva l’edificazione\ndi una residenza abitativa, e quello con il PR attuale, che permette solo la\ncreazione di costruzioni sotterranee.\n18.\nLe transazioni immobiliari a __________\nin zona R2s nel periodo dal 1.1.2000 al 23.1.2008 (dies aestimandi) attestano i\nseguenti valori:\n|\npart. 1227 |\ndg 283/4 del 12.2.2001 |\nfr. 295.00/mq |\n|\npart. 1231 |\ndg 2692-S del 7.11.2001 |\nfr. 270.00/mq |\n|\npart. 1229 |\ndg 2418-S del 13.10.203 |\nfr. 270.00/mq |\n|\npart. 510 |\ndg 126-S1 del 28.1.2004 |\nfr. 294.12/mq |\nNe discende un valore medio di fr. 282.-- (per\narrotondamento), senz’altro attendibile perché frutto di valori assai simili\ntra loro, senza oscillazioni; e ciò malgrado si tratti di poche alienazioni, di\nalcuni anni precedenti al dies aestimandi.\nÈ vero che i valori nelle zone R2 sono stati inferiori (togliendo gli estremi,\ncirca fr. 193.--/ mq) nel medesimo periodo.\nSi tratta però di alienazioni in comparti più lontani da quello ove è sito il\nfondo che ci occupa; inoltre trattasi comunque, per l’appunto, di altra zona di\nPR, e quindi non facilmente comparabile. Tuttavia, dopo dies aestimandi le\nalienazioni (salvo una prima del 25.6.2009, ad un prezzo di soli fr. 52.93/mq)\nhanno subito un’impennata, attestandosi (anni 2011 e 2012) a valori attorno a\nfr. 300.--/mq.\nÈ vero che i tempi di transazione sono posteriori al dies aestimandi (e quindi\nnon utilizzabili direttamente), ma non si può comunque non intravvedere anche\nin tali valori una conferma indiretta all’attendibilità dell’importo di fr.\n282.--/mq (tenuto conto oltretutto del fatto che con il nuovo PR vi è una sola\nzona R2).\nTenuto conto della superficie del mappale (mq 698), ne risulta un valore quale\nfondo costruibile con abitazione di fr. 196'836.-- secondo il precedente PR.\nSi considera in effetti che le servitù a favore a e a carico del mappale non ne\ninfluenzino il valore, vista anche l’esiguità delle superfici interessate.\n"}