{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-9_2014-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116319&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcebc4d80bd7556e5e3b9339e3327023"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:22", "Checksum": "dddc19ddadc86431360e64085bc1cdd7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9\nRegesto:\nEspropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità\n\n\nlegislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla\neffettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo\nmedesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,\nl’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine\noltre che giuridicamente ammissibile.\n10.\nNel tema\nspecifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di\ndezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un\nfondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo\nconforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo\nad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del\ndiritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce\nautomaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è\ncomunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità\ndel fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).\nViceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona\nedificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,\nche secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione\nmateriale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,\nno. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.\n3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).\nE’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del\nterritorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento\ngiuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione\ndel fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime\nedilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF\n122 II 326 c. 6a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale\nipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC\ned il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere\nadempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un\nterritorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure\nancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nil risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente\npubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).\n11.\nLa misura\npianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile\nsottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera\ndisponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il\ngiudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di\nentrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II\n326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR\n(art. 19 Lstrr. … al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con\nl’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art.\n39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la\npresunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e\nle opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad\nesso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad\naccertare i presupposti dell’espropriazione materiale.\nNella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –\nil 23 gennaio 2008.\n12.\nPer valutare\nin concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre\nnella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data\ndell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio\n(LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni\ndella proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi\nsuccessive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non\ninclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi\ndi esclusione stricto sensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei\ndisposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio\nunicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale\nrisponde alle esigenze formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da\nparte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non\ncostituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n"}