{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-9_2014-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116319&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcebc4d80bd7556e5e3b9339e3327023"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:22", "Checksum": "dddc19ddadc86431360e64085bc1cdd7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9\nRegesto:\nEspropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità\n\ndel 19 aprile 1966, che prevede che il Tribunale accerta d’ufficio i fatti, non\nè vincolato alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo libero\nconvincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm).\nNe consegue che i documenti prodotti dagli istanti possono essere acquisiti\nagli atti; una tardiva produzione può generare quindi al massimo (ma non è il\ncaso nella fattispecie) una ripartizione dei costi procedurali che tenga conto\ndell’aggravio causato alla procedura dalla produzione susseguente allo scambio\ndegli allegati.\nD’altronde, la parte convenuta ha potuto\ncompiutamente esprimersi in merito alla (da lei contestata) valenza dei\ndocumenti in oggetto.\nÈ vero che deontologicamente trattative bonali dovrebbero restare confinate\nagli atti privati delle parti, e non sfociare in quelli di causa. La questione\nattiene comunque essenzialmente ai rapporti fra i patrocinatori ed alla\ncompetente Autorità che vigila in detti rapporti. In ogni caso, e comunque,\nquesto Tribunale non ritiene pregiudizievole in alcun modo per il Comune il\nfatto che esso abbia dato disponibilità ad una soluzione alternativa, e che\ntale soluzione non abbia potuto essere implementata per il divieto imposto in\nmerito dal Dipartimento del Territorio.\nIn effetti, un Comune è libero di (volere) modificare il proprio PR. Da ciò non\nderiva comunque alcuna influenza nel presente procedimento, basato su di una\nrichiesta di indennizzo per espropriazione materiale: se ricorrono (o meno) gli\nestremi di una tale espropriazione dipende dall’ossequio (o meno) dei criteri normativi\ne giurisprudenziali che di seguito saranno sviscerati. Tali criteri sono del\ntutto indipendenti dall’esistenza di un’eventuale disponibilità comunale ad una\nsoluzione pianificatoria più vicina alle richieste degli istanti, così che tale\neventuale disponibilità è comunque del tutto inconferente per la presente\nprocedura.\nI documenti prodotti dagli istanti possono quindi essere acquisiti agli atti,\nsenza pregiudizio per il giudizio nel merito, nel quale si entra ai punti\nseguenti.\nPreliminarmente dev’essere però ancora esaminata la legittimazione attiva degli\nistanti, alla luce dell’alienazione del mappale no. 1190. In effetti la capacità di essere parte rappresenta un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2\nlet. c CPC, applicabile per analogia). Il Giudice deve quindi verificarne\nl’esistenza d’ufficio (art. 60 CPC) ed in ogni stadio di causa, in applicazione\ndel principio inquisitorio limitato (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al\ncodice di diritto processuale svizzero – CPC, ed. ADV, art. 60 pag. 202).\nLa Lespr è però silente in merito alla problematica dell’alienazione del fondo\nin corso di causa. È quindi necessario attendersi alla LPamm, in virtù\ndell’esplicito rinvio ad essa (art. 70 LEspr.).\nSennonché, pure nella LPamm nulla è previsto in materia; giocoforza si devono\nquindi esaminare le norme del Codice di Procedura Civile (CPC), pure per\nesplicito rinvio (art. 24 LPamm, perlomeno per quanto attiene - come alla\nfattispecie - alla successione nel processo).\nOrbene, l’art. 83 cpv. 1 CPC prevede che se l’oggetto litigioso è alienato\ndurante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto\ndell’alienante.\nSi tratta però di mera facoltà, non di automatismo. Se il consenso della\ncontroparte non è necessario, occorre però che l’alienante si ritiri dal\nprocesso, e che l’acquirente opti per il subentro. Se l’alienante non si\nritira, come può effettivamente (non) fare, trattandosi di sua facoltà, il\nprocesso continua tra le parti originarie (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,\nCommentario al codice di diritto processuale svizzero – CPC, ed. ADV, art. 83,\npag. 316 e 318).\nPoiché nulla risulta essere stata pattuito dalle parti in merito, gli istanti\nrestano parti al processo e godono quindi (ancora) della legittimazione attiva.\n8.Secondo\nla vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una\npiena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile uso futuro di una\nproprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così\nche il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal\ndiritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente\ncostituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od\nun numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato\nl’indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. In entrambi i casi il miglio uso del fondo è da\nprendere in considerazione solo se, al momento determinate, esso appare come\nmolto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglio uso del fondo va\nriferito, di regola, alle concrete è in fatto per la legge – possibilità\nedificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119\nIb 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-11992 n. 49; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, voll II, p. 769; Riva, Hauptfragen\nder materiellen Enteigung, 1990, p. 113 ss).\nPremessa al riconoscimento di qualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del\nfondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro\n(DTF 131 II 151 consid. 2.1; TRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).\n9.La problematica verte quindi sul grado di ingerenza\ndell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio,\nelementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri\ndecisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In\nquest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che quantificano il fondo\ninfluenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla"}