{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-9_2014-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116319&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcebc4d80bd7556e5e3b9339e3327023"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:22", "Checksum": "dddc19ddadc86431360e64085bc1cdd7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2014 10.2010.9\nRegesto:\nEspropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità\n\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 13 settembre 2010 da\n|\n|\nISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 3\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 1190 RFP di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nritenuto, in fatto\n1.MIST\n1 e MIST 2 erano comproprietari (fino al 22 novembre 2013) per metà ciascuno\ndel mappale no. 1190 RFD __________ (località “__________”), così censito:\nNE mq 698 superficie non edificata\n- rivestimento duro\n- humus\nTrattasi\ndi terreno prativo, con piante e fiori, caratterizzato da due fasce\npianeggianti divise da un sobbalzo di un paio di metri di dislivello.\nLa costruzione esistente sul limitrofo mappale no. 1180, dei medesimi\ncomproprietari, ha una veranda coperta edificata sul suddetto mappale no. 1190,\ned un accesso principale – attualmente – da quest’ultimo mappale (con alcuni\ngradini, a causa del dislivello tra i due fondi).\nA meridione del mappale no. 1190 vi è un fondo (part. 1194) edificato fino in\nprossimità del confine con la part. 1190; ad oriente vi è pure un fondo con\nun’abitazione (separato da un camminamento pubblico che conduce al nucleo\nsoprastante), e ad occidente vi sono giardini ed orti prospicienti abitazioni\ndel nucleo.\n2.Il\nPiano regolatore (PR) precedente (2 agosto 1989) aveva compreso il mappale no.\n1190 nella zona R2s (Residenziale speciale), regolata all’art. 37 v. NAPR. Tale\nnorma recitava:\n“Costruzioni concesse: residenziali, commerciali e\naziende non moleste. È ammessa la contiguità.\nL’altezza massima alla gronda è di m. 6.00.\nL’altezza al colmo è di m. 8.00.\nI.O. massimo 30%\nI.S. massimo 0.4\nLa distanza minima dal confine deve essere di m. 4.\nI tetti a spiovente devono avere falde che non superano la pendenza del 50%.\nCopertura in tegole di laterizio o coppi di colore scuro.\nLa percentuale degli edifici quali residenze secondarie nella zona R2s, è del\n50%, calcolato sul numero effettivo degli alloggi.”\nIl nuovo PR, approvato dal Consiglio di Stato con\nrisoluzione no. 400 del 23 gennaio 2008, ha invece inserito detto fondo in zona NV (Nucleo Vecchio). Per il suddetto mappale vale ora l’art. 30 NAPR (Spazi\nliberi e parchi privati), che recita:\n1. Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e\ndei giardini nonché i parchi privati indicati nel Piano delle costruzioni\ndevono in principio rimanere liberi da costruzioni. Sono ammesse costruzioni\nsotterranee, purché sia prevista la copertura a verde delle stesse.\n2. Questi spazi devono essere tenuti decorosamente. Il Municipio può provvedere\ndirettamente alla loro cura, quando questo non venga regolarmente eseguita dal\nproprietario, a spese di quest’ultimo.\n3.Con\nscritto del 26 marzo 2010 i comproprietari hanno chiesto al Comune un\nindennizzo di fr. 210'900.-- per espropriazione materiale.\nL’8 giugno 2010 il Comune ha negato qualsivoglia indennizzo.\n4.Il\n13 settembre 2010 MIST 1 e MIST 2 hanno inoltrato al Tribunale di\nespropriazione un’istanza di pretese di indennità per espropriazione materiale\nper fr. 211'000.--, oltre ad interessi al 5% dal 26 marzo 2010 ed a spese e\nripetibili protestate.\nCon risposta del 15 novembre 2010 il comune ha chiesto la reiezione integrale\ndell’istanza.\nIn replica e duplica, le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.\n5.All’udienza\ndel 20 maggio 2011, la parte istante ha chiesto ed ottenuto di produrre nuova\ndocumentazione.\nCon scritto del 24 maggio 2011 la parte istante ha prodotto documenti relativi\nal pagamento di una tassa di allacciamento alla canalizzazione ed alla rete\ndell’acqua potabile ed un piano delle canalizzazioni, nonché un calcolo di\ncontributi di miglioria in località “__________” per strada e posteggi (al fine\ndi sostanziare, per quanto attiene al parametro di calcolo dei contributi, che\nil fondo è stato urbanizzato e considerato edificabile). Limitatamente a detti\ncontributi la richiesta di acquisizione agli atti è stata avversata dal Comune\ncon scritto del 3 giugno 2011, perché ritenuta tardiva e comunque inconferente.\nEsperito il sopralluogo, la procedura è rimasta sospesa per trattative tra le\nparti. Il 9 settembre 2012 gli istanti hanno chiesto la riattivazione della\nprocedura, per mancata intesa tra dette parti (dovuta, a loro dire, al mancato\nconsenso in merito all’accordo del Dipartimento del Territorio). Il 13 novembre\n2012 il Comune ha confermato il mancato accordo, ritenendo tuttavia che detto\nscritto e le motivazioni del mancato accordo non potessero figurare agli atti\ndi causa, in virtù delle norme deontologiche vigenti per gli avvocati\npatrocinatori.\nLe parti si sono infine riconfermate, in sede di conclusioni scritte, nelle\nrispettive domande.\n6.Il\n22 novembre 2013 è stata iscritta a Registro fondiario (dg __________) la\nvendita dei mappali no. 1180 e 1190 RFD __________ a __________ e __________\n(in comproprietà per un mezzo ciascuno). Il prezzo è stato pattuito in fr.\n895'000.-- senza suddivisione del medesimo tra i due fondi. Nulla è indicato\nnel rogito in relazione alla presente procedura; vi è unicamente l’indicazione\ndel subentro degli acquirenti in eventuali procedure ricorsuali relative a\ncontributi di miglioria per la costruzione di una strada di accesso ai mappali ad\nopera del Comune.\nNulla è stato comunicato dalle parti allo scrivente Tribunale in merito alla\nsuddetta alienazione; gli atti sono stati acquisiti d’ufficio dal Tribunale.\nin diritto\n7.Si\ndevono avantutto risolvere le contestazioni relative all’ammissibilità della\nproduzione degli atti di parte istante.\nLa legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971 non prevede alcunché in\nmateria di produzione di documenti. Ne consegue l’applicabilità, per rinvio\n(art. 70Lespr), della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative\n"}