8. Le spese di procedura sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. La domanda di completazione della procedura di espropriazione materiale con l’espropriazione formale è accolta. 2. L’ente espropriante verserà all’espropriato le seguenti indennità: 1.1. fr. 335.- il mq per l’espropriazione materiale e formale totale del mapp. no. 1048 di mq 314, oltre interessi ai seguenti saggi: del 3.5% dal 25.9.2009 al 31.12.2009 del 3% dal 1°.1.2010