Essendo oramai acquisito che le quotazioni agricole in tutto il Cantone sono costanti (RDAT II-1994 no. 64 c. 4; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2), l’indennità per espropriazione materiale e formale del mapp. no. 1048 può essere stabilita mediante una stima unica con valuta al 23.12.2008, data di entrata in vigore del vincolo. Diversamente, per i mapp. no. 67 e 65 che sono oggetto di sola espropriazione formale, l’indennità è stabilita con valuta odierna non avendo il Comune sollecitato l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr).