Di regola, quando un fondo è colpito prima da espropriazione materiale e in seguito da espropriazione formale, l’indennità dev’essere valutata separatamente sulla base dei principi che governano ciascun genere di espropriazione. Secondo la giurisprudenza è tuttavia possibile omettere la doppia stima quando, tra il momento dell’esproprio materiale e quello dell’esproprio formale, il valore residuo agricolo non abbia subito incrementi degni di nota (DTF 108 Ib 335 c. 4c; RDAT II-1997 no. 35 c. 3.1). Essendo oramai acquisito che le quotazioni agricole in tutto il Cantone sono costanti (RDAT II-1994 no.