5. L’indennità per espropriazione formale è valutata al giorno dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr); quella per espropriazione materiale è stabilita invece alla data di entrata in vigore della restrizione (Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2). Di regola, quando un fondo è colpito prima da espropriazione materiale e in seguito da espropriazione formale, l’indennità dev’essere valutata separatamente sulla base dei principi che governano ciascun genere di espropriazione.