corrispondenza prodotta e atti di causa); tanto è vero che la stessa domanda di completazione della procedura, che il Comune ha infine formalizzato all’udienza del 22.11.2012, è stata accettata senza riserve dall’istante (cfr. verbale). Sulla base di tali circostanze il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta: non solo per economia di giudizio, ma anche e soprattutto in quanto risolve in modo ragionevole e definitivo i rapporti giuridici tra le parti concretizzandone la volontà costantemente espressa. Di conseguenza è ammesso il completamento della procedura con l’espropriazione formale dei mapp.