67 e 65, con il conseguente obbligo per il Comune di avviare per questi fondi, in separata sede, una procedura di espropriazione formale a norma degli art. 20 ss Lespr. E’ tuttavia doveroso – ed in realtà anche imprescindibile in un’ottica pragmatica – considerare che l’istante non ha mai sollevato obiezioni alla cessione delle superfici vincolate al Comune e che, anzi, sin dalle prime trattative conseguenti all’entrata in vigore del nuovo PR, le parti ne hanno discusso l’espropriazione formale, ambito nel quale vi era sostanziale accordo sul principio della cessione stessa, restando litigioso solo il quantum della relativa indennità (cfr. corrispondenza prodotta e atti di causa);