Di principio una tale domanda potrà essere accolta, con conseguente cessione dell’area all’ente pubblico, solo a condizione che la particella sia effettivamente stata colpita da pregressa espropriazione materiale, e che l’indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l’indennità per espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno medesimo; condizione, quest’ultima, che in sostanza si realizza in tutti i casi in cui l’espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un terreno (TRAM 50.1999.00010 del 4.2.2002 c. 6, 50.1997.00003 del 6.6.2001 c. 2.3, 57.97.00025 del 9.11.1998 c. 5.1).