La giurisprudenza stabilisce che l’ente pubblico convenuto in una causa di espropriazione materiale fruisce della facoltà di chiedere, fondandosi sull’art. 6 Lespr, la completazione della procedura con l’espropriazione formale del fondo senza dover ossequiare le formalità previste dagli art. 20 ss Lespr. Di principio una tale domanda potrà essere accolta, con conseguente cessione dell’area all’ente pubblico, solo a condizione che la particella sia effettivamente stata colpita da pregressa espropriazione materiale, e che l’indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l’indennità per espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno medesimo;