{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-8_2013-07-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115311&nX40_KEY=4921758&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1cbe9ad4650c2a03d9bfe698c9d2f1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di espropriazione materiale completata con l'espropriazione formale dei fondi - valutazione delle indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:11", "Checksum": "672453d573606899bd730ceeb61a3a20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8\nRegesto:\nProcedura di espropriazione materiale completata con l'espropriazione formale dei fondi - valutazione delle indennità\n\n4.\nIl Comune ha dichiarato di voler\ncompletare la procedura di esproprio materiale avviata dal proprietario con\nquella di espropriazione formale per acquisire le superfici vincolate ed\neseguire i lavori pubblici previsti dal PR.\nLa giurisprudenza stabilisce che l’ente pubblico convenuto in una causa di\nespropriazione materiale fruisce della facoltà di chiedere, fondandosi\nsull’art. 6 Lespr, la completazione della procedura con l’espropriazione\nformale del fondo senza dover ossequiare le formalità previste dagli art. 20 ss\nLespr. Di principio una tale domanda potrà essere accolta, con conseguente\ncessione dell’area all’ente pubblico, solo a condizione che la particella sia\neffettivamente stata colpita da pregressa espropriazione materiale, e che\nl’indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l’indennità per\nespropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno\nmedesimo; condizione, quest’ultima, che in sostanza si realizza in tutti i casi\nin cui l’espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente\nedilizia di un terreno (TRAM 50.1999.00010 del 4.2.2002 c. 6,\n50.1997.00003 del 6.6.2001 c. 2.3, 57.97.00025 del 9.11.1998 c. 5.1).\nNella fattispecie, come visto sopra, l’espropriazione materiale è ammissibile\nunicamente per la part. no. 1048. L’applicazione rigorosa della giurisprudenza\ncomporterebbe quindi la reiezione della domanda di completazione per quanto\nriguarda i mapp. no. 67 e 65, con il conseguente obbligo per il Comune di\navviare per questi fondi, in separata sede, una procedura di espropriazione\nformale a norma degli art. 20 ss Lespr.\nE’ tuttavia doveroso – ed in realtà anche imprescindibile in un’ottica pragmatica\n– considerare che l’istante non ha mai sollevato obiezioni alla cessione delle\nsuperfici vincolate al Comune e che, anzi, sin dalle prime trattative\nconseguenti all’entrata in vigore del nuovo PR, le parti ne hanno discusso\nl’espropriazione formale, ambito nel quale vi era sostanziale accordo sul\nprincipio della cessione stessa, restando litigioso solo il quantum della\nrelativa indennità (cfr. corrispondenza prodotta e atti di causa); tanto è vero\nche la stessa domanda di completazione della procedura, che il Comune ha infine\nformalizzato all’udienza del 22.11.2012, è stata accettata senza riserve\ndall’istante (cfr. verbale). Sulla base di tali circostanze il Tribunale\nritiene che la domanda debba essere accolta: non solo per economia di giudizio,\nma anche e soprattutto in quanto risolve in modo ragionevole e definitivo i\nrapporti giuridici tra le parti concretizzandone la volontà costantemente\nespressa.\nDi conseguenza è ammesso il completamento della procedura con l’espropriazione\nformale dei mapp. no. 1048 e 67 (per quest’ultimo parziale), fondi dei quali\nl’istante/l’espropriato è unico proprietario, nonché della quota di\ncomproprietà di 3/8, di sua pertinenza, del mapp. no. 65.\n5.\nL’indennità per espropriazione\nformale è valutata al giorno dell’anticipata immissione in possesso o, in\ndifetto, al momento dell’emissione del giudizio di estimo (art. 19 Lespr);\nquella per espropriazione materiale è stabilita invece alla data di entrata in\nvigore della restrizione (Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326\nc. 4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2).\nDi regola, quando un fondo è colpito prima da espropriazione materiale e in\nseguito da espropriazione formale, l’indennità dev’essere valutata\nseparatamente sulla base dei principi che governano ciascun genere di\nespropriazione. Secondo la giurisprudenza è tuttavia possibile omettere la\ndoppia stima quando, tra il momento dell’esproprio materiale e quello\ndell’esproprio formale, il valore residuo agricolo non abbia subito incrementi\ndegni di nota (DTF 108 Ib 335 c. 4c; RDAT II-1997 no. 35 c. 3.1).\nEssendo oramai acquisito che le quotazioni agricole in tutto il Cantone sono\ncostanti (RDAT II-1994 no. 64 c. 4; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2),\nl’indennità per espropriazione materiale e formale del mapp. no. 1048 può\nessere stabilita mediante una stima unica con valuta al 23.12.2008, data di\nentrata in vigore del vincolo. Diversamente, per i mapp. no. 67 e 65 che sono\noggetto di sola espropriazione formale, l’indennità è stabilita con valuta\nodierna non avendo il Comune sollecitato l’anticipata immissione in possesso\n(art. 19 Lespr).\n"}