{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-8_2013-07-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115311&nX40_KEY=4921758&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1cbe9ad4650c2a03d9bfe698c9d2f1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di espropriazione materiale completata con l'espropriazione formale dei fondi - valutazione delle indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:11", "Checksum": "672453d573606899bd730ceeb61a3a20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 19.07.2013 10.2010.8\nRegesto:\nProcedura di espropriazione materiale completata con l'espropriazione formale dei fondi - valutazione delle indennità\n\n2.\nRelativamente alle proprietà in\nesame si osserva che, in origine, il mapp. no. 67 era un fondo di 2'939 mq.\nDopo l’approvazione del PR/2008 la particella è stata frazionata nei nuovi\nmapp. no. 67, 1048 e 1049 (d.g. 7647 del 28.9.2009; piano di mutazione no. 1232\ndel 12.3.2008). Per quanto possa interessare, nel contempo il nuovo mapp. no.\n1049 è stato a sua volta lottizzato nei nuovi mapp. no. 1049, 1061, 1062 e 1063\n(d.g. 7648 del 28.9.2009; piano di mutazione no. 1327 del 25.9.2009).\nIl mapp. no. 1048 (mq 314) è un terreno di forma alquanto irregolare, con un\nfronte sulla strada cantonale, parzialmente occupato con due fabbricati adibiti\na deposito (sub. E, F). Il mapp. no. 67 (mq 1'490), retrostante rispetto alla\ncantonale, è un fondo edificato con stabili abitativi ed accessori (sub. A, C,\nD, G, I). Il mapp. 65 (mq 112) forma invece una superficie transitabile, la\nquale si presenta asfaltata nella parte iniziale, dall’imbocco sulla cantonale\nfino al confine sud del mapp. no 64, ed in seguito è costituita da uno sterrato\ncarrabile. Il tratto successivo del passaggio, verso sud, si riduce ad un\nsedime prativo non delimitato ma liberamente accessibile ai pedoni. Tutto il\ntracciato è dotato di lampioni ed infrastrutture.\n3.\n3.1. Secondo l’istante\nl’istituzione di un vincolo AP/EP sul mapp. no. 1048 ha interamente sottratto il fondo al mercato immobiliare. Lo stesso dicasi per il mapp. no. 67,\nal quale è imposto un arretramento della distanza dal confine che oltre tutto\npregiudica l’edificabilità della parte residua, nonché per il mapp. no. 65. Ciò\nha determinato, a suo parere, l’espropriazione materiale delle particelle.\n3.2. L’espropriazione materiale si avvera\nper effetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso\nattuale o del prevedibile uso futuro di un fondo che comprometta le facoltà\nessenziali derivanti dal diritto di proprietà, specie quella di edificare.\nAnche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di\nespropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o\nne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo,\nsarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con\nil principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre\nche l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il\nproprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile\ned oltremodo probabile in un prossimo futuro (Kommentar zum RPG, Riva,\nad art. 5, no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e\nrinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2).\n3.3. I mapp. no. 1048 e 65 sono interamente gravati da vincolo mentre il mapp.\nno. 67 lo è solo per una striscia di 82 mq (cfr. piano del geometra del\n1°.3.2013). Ritenuto che i fondi presentano una diversa situazione e\ndestinazione, sono da esaminare singolarmente.\nMapp. no. 1048\nNel mese di dicembre del 2008, quando è entrato in vigore il nuovo PR, il\nfrazionamento dell’originario mapp. no. 67 non era ancora stato formalizzato.\nNondimeno, nella misura in cui il vincolo AP/EP è venuto a gravare l’intera\nsuperficie che corrisponde all’odierna part. no. 1048, esso ne ha indubbiamente\ngenerato l’espropriazione materiale. Basti considerare che a quell’epoca detta\nsuperficie, oltre ad essere assegnata alla zona R2, era completamente\nurbanizzata, già edificata, sia pure con due semplici fabbricati adibiti a\ndeposito, ed apparteneva ad un comprensorio largamente edificato ed insediato.\nNonostante la sua forma irregolare, essa possedeva i requisiti per essere\nedificata e, in ogni caso, disponeva di indici sfruttabili. Il vincolo non ha,\ninvero, impedito che i fabbricati esistenti (sub. E, F) fossero ancora\nutilizzati provvisoriamente fino all’acquisizione del fondo da parte del\nComune; tuttavia esso ha definitivamente precluso al proprietario non solo la\npossibilità di eseguire eventuali riattamenti (palesemente suggeriti dallo\nstato dei fabbricati) ma anche di costruire uno stabile nuovo sfruttando al\nmeglio il potenziale edilizio, ed ha sottratto la superficie al mercato dei\nterreni edilizi. In sostanza ne ha compromesso la libera disponibilità e l’ha\nspogliata della componente edilizia che già le era riconosciuta a pieno titolo\ndal piano previgente, così privando il proprietario di facoltà essenziali\ndipendenti dal diritto di proprietà.\nMapp. no. 67\nIl mapp. no. 67 è colpito da vincolo lungo tutto il confine ovest, riservato\nalla futura strada di servizio; interessata è una striscia di terreno larga ca.\nml 3.50, per una superficie complessiva di 82 mq. Tutta la parte restante del\nfondo è rimasta assegnata alla zona edificabile (RSE).\nContrariamente a quanto pretende l’espropriato tale vincolo non ha dato luogo\nad espropriazione materiale poiché non ha influito in maniera significativa\nsulle prospettive d’uso ragionevoli del terreno. In effetti, l’ampiezza\ncontenuta dell’area gravata e la sua collocazione marginale non pregiudicano\naffatto le possibilità di sfruttamento razionali del fondo che, seppur già\nedificato, ancora dispone di un’ampia superficie libera (porzione est) sulla\nquale potrebbe essere eretto un nuovo edificio nel pieno rispetto dei parametri\nedilizi vigenti.\nMapp. no. 65\nIl mapp. no. 65 non è mai stato attribuito alla zona edificabile e non ha\nconnotazione edilizia. Già nel PR del 1985, la particella era parte integrante\ndella rete viaria comunale ed è rimasta tale nel nuovo PR del 2008, il quale\nnon ha avuto altri effetti che confermare l’inedificabilità preesistente del\nfondo; esso non ha dunque generato un’espropriazione materiale a suo danno\npoiché non si può essere privati di una facoltà (quella di edificare) senza\nprima averne fruito.\n"}