In effetti, fatta eccezione per alcune abitazioni sparse il territorio è ancora prevalentemente libero; il fondo dell’istante è situato a margine della zona residenziale e fa parte di un’ampia superficie prativa in parte utilizzata a fini agricoli e pastorizi (cfr. TRAM 90.2008.66 del 22.3.2010 c. 4.1). La particella non era neppure necessaria all’edificazione nei prossimi 15 anni (art. 15 let. b LPT). Vero è che nonostante lo sforzo compiuto dal Comune per ridurre l’estensione di alcune zone edificabili, il Consiglio di Stato ha qualificato la contenibilità del nuovo PR come sensibilmente eccedente il presumibile bisogno (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).