Non risulta peraltro che la proprietaria abbia mai affrontato una qualsiasi spesa in vista dell’edificazione o dell’urbanizzazione particolare del terreno che é sempre stato utilizzato solo per lo sfalcio. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che, al momento dell’entrata in vigore del PR del 2008 non sussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione de fondo alla zona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca, inclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let.