piano tutt’ora in vigore anche se riflette i limiti della zona edificabile disposta dal PR del 1986 e non è mai stato adeguato al nuovo PR (cfr. lettera dell’Ufficio tecnico comunale del 26.11.2010). La proprietà non aveva tuttavia i requisiti per essere edificata, e ciò per mancanza di un accesso sufficiente. Difatti l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 let. b LPT, art. 70 cpv. 2 let. b vLALPT), e per essere tale occorre, fra l’altro, che sia dotato di un accesso sufficiente, conforme cioè alla prevista utilizzazione e garantito tanto in fatto quanto in diritto (art. 19 cpv. 1 LPT, art. 77 cpv. 1 vLALPT; RtiD I-2011 no.