vista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del fondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al territorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora qualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della buona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a). 6.2. Nel 2008, quando è entrato in vigore il nuovo PR, il fondo dell’istante risultava incluso nel perimetro delle canalizzazioni stabilito dal PGS approvato il 24.4.1994; piano tutt’ora in vigore anche se riflette i limiti della zona edificabile disposta dal PR del 1986 e non è mai stato adeguato al nuovo PR (cfr.