FU __________ del __________), il mapp. no. 536 MAF veniva trasformato nella nuova part. no. 825 RT, con una riduzione della sua superficie da 510 mq a 478 mq (cfr. catastrini prima e dopo RT, partita no. 160). La proprietaria non ha contestato tale riparto. Dopo l’evasione di tutti i ricorsi in prima istanza, in data 18.8.2009 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto e ordinato la terminazione provvisoria dei fondi (cfr. FU __________ del __________). Il nuovo riparto non è stato ancora dichiarato definitivo, essendo tuttora pendenti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo i ricorsi contro le decisioni di prima istanza. 1.4.