{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-7_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116595&nX40_KEY=4711099&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c51a1f39a67defc12e6e1a03f18964d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:29:53", "Checksum": "1198112099873aef17417d038eb9a027", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\n\nnon risulta che il Comune abbia mai fornito garanzie vincolanti circa l’eventuale\nedificabilità futura del fondo tali da legittimare concrete aspettative in\nquesto senso. Ciò posto, è pure da escludere che\nl’istante abbia subito un sacrificio particolare incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento (RtiD II-2008 no. 55 c. 4.4 e rinvii).\nIn definitiva, l’assetto pianificatorio disposto con il PR del 2008 non\nha comportato un’espropriazione materiale a danno della\nproprietà dell’istante. Di conseguenza l’istanza dev’essere respinta.\n7.La richiesta dell’istante tendente ad ottenere il ripristino del\nvecchio sentiero o l’assegnazione di un sentiero comodo per lo sgombero del\nfieno, esula dalla presente vertenza e dalle competenze di questo Tribunale.\nPertanto dev’essere respinta. La problematica dovrà essere risolta, se del\ncaso, con il Comune rispettivamente con i proprietari dei terreni interessati.\n8.Nei\nprocedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le\nripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero\na dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art.\n47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del\n17.3.2011 c. 5.1).\nIn concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per\n2/3 all’istante, in quanto soccombente, e per 1/3 al Comune siccome a sua volta\nsoccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. L’istante\ndovrà inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un\nlegale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va\ntenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica, nella\ncorrispondenza e in conferenze, rispettivamente nella stesura delle memorie\nscritte (risposta e conclusioni), nonché della partecipazione ad un’udienza e\nun sopralluogo. Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr.\n1'500.-.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata dal COEP 1 è respinta.\n2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.-\nsono a carico del COEP 1 per 1/3 e dell’istante per 2/3, la quale rifonderà\ninoltre al Comune fr. 1'500.- per ripetibili.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente la segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}