{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-7_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116595&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c51a1f39a67defc12e6e1a03f18964d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "3a16735c8007abe80c980b7f378caa0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\nPR.\n6.6.1.\nIl PR frutto della revisione, approvato\nil 14.10.2008, è il primo piano di\nutilizzo adottato secondo i precetti della LPT. Di conseguenza l’esclusione del\nfondo dell’istante dalla zona edificabile configura una non-attribuzione.\nTale provvedimento non implica di principio un obbligo di indennizzo. Solo eccezionalmente esso può avere effetti\nequivalenti ad un’espropriazione, segnatamente quando si possa ritenere\nche, alla data determinante, il proprietario poteva oggettivamente contare sul\nfatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità\nin un prossimo avvenire. Secondo la giurisprudenza questo potrebbe essere il\ncaso qualora il fondo sia (cumulativamente) edificabile o quantomeno dotato\ndelle infrastrutture di urbanizzazione primaria, sia ubicato entro un perimetro\ndelle canalizzazioni (PGC o PGS) conforme alla legislazione sulla protezione\ndelle acque, ed il proprietario abbia già investito somme considerevoli in\nvista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del\nfondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al\nterritorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora\nqualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della\nbuona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a).\n6.2. Nel 2008, quando è entrato in vigore il nuovo\nPR, il fondo dell’istante risultava incluso nel perimetro delle\ncanalizzazioni stabilito dal PGS approvato il 24.4.1994; piano tutt’ora in\nvigore anche se riflette i limiti della zona edificabile disposta dal PR del\n1986 e non è mai stato adeguato al nuovo PR (cfr. lettera dell’Ufficio tecnico\ncomunale del 26.11.2010). La proprietà non aveva tuttavia i requisiti per essere\nedificata, e ciò per mancanza di un accesso sufficiente. Difatti l’autorizzazione\na costruire può essere rilasciata solo se il fondo è\nurbanizzato (art. 22 cpv. 2 let. b LPT, art. 70 cpv. 2 let. b vLALPT), e per\nessere tale occorre, fra l’altro, che sia dotato di un accesso sufficiente,\nconforme cioè alla prevista utilizzazione e garantito tanto in fatto quanto in\ndiritto (art. 19 cpv. 1 LPT, art. 77 cpv. 1 vLALPT; RtiD I-2011\nno. 19 c. 4). Ora, il mapp. no. 825 ad oggi non\ndispone di un adito diretto, non confina con alcuna strada e può essere\nraggiunto, con una certa difficoltà, solo tramite un passaggio pedonale dalla\nsottostante strada cantonale (mapp. no. 760) ed attraversando il mapp. no. 824 sul\nquale beneficia di un diritto di passo pedonale. In particolare, partendo dalla\nstrada cantonale, attraverso un ripido sentiero in parte costituito da gradini\nin pietra ed in parte in terra battuta, si giunge ad un cancello (aperto) collocato\nsul mapp. no. 824; procedendo poi su questo fondo, lungo un passaggio in pendio\na confine con la recintata part. no. 828, si arriva ad una rete metallica che\nsuddivide il mapp. no. 824 e che di fatto impedisce l’accesso al fondo\ndell’istante. In ogni caso, quand’anche tale rete non esistesse, per accedere\nal mapp. no. 825 bisogna affrontare un forte declivio del terreno al mapp. no.\n824 che termina con un muro in sassi a secco di contenimento dell’altezza di 1.5 m (cfr. verbale di sopralluogo del 23.3.2011 e documentazione\nfotografica annessa).\nNon solo, in sede di revisione, la riduzione della zona edificabile nel\ncomparto di __________ in quanto ritenuta di difficile ed onerosa\nurbanizzazione, ha comportato lo stralcio della strada SQ 4,6 prevista nel\nprecedente PR (cfr. rapporto di\npianificazione, p. 30-31).\nPerciò, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un accesso che\nfosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, nel 2008 il fondo dell’istante non poteva essere considerato\ncome urbanizzato e quindi neppure aveva connotazione di terreno pronto per\nessere costruito nell’immediato futuro. Non risulta peraltro\nche la proprietaria abbia mai affrontato una qualsiasi spesa in vista\ndell’edificazione o dell’urbanizzazione particolare del terreno che é sempre\nstato utilizzato solo per lo sfalcio.\nAlle considerazioni che precedono si aggiunge che, al momento dell’entrata in\nvigore del PR del 2008 non sussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione\nde fondo alla zona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno\na quell’epoca, inclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi\ndell’art. 15 let. a LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo\nassimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi\nvuoti tra costruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia\ndei fondi circostanti da non poter essere\nattribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II\n218 c. 4). In effetti, fatta eccezione\nper alcune abitazioni sparse il territorio è ancora prevalentemente libero; il fondo dell’istante è situato a margine\ndella zona residenziale e fa parte di un’ampia superficie prativa in parte\nutilizzata a fini agricoli e pastorizi (cfr. TRAM 90.2008.66 del 22.3.2010 c.\n4.1). La particella non era neppure necessaria\nall’edificazione nei prossimi 15 anni (art. 15 let. b LPT). Vero è che\nnonostante lo sforzo compiuto dal Comune per ridurre l’estensione di alcune\nzone edificabili, il Consiglio di Stato ha qualificato la contenibilità del\nnuovo PR come sensibilmente eccedente il presumibile bisogno (cfr. ris. del\nConsiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19). L’esigenza di un\nazzonamento favorevole non può neppure essere ricondotta al principio della\nbuona fede alla cui tutela, peraltro, la giurisprudenza pone esigenze assai\nsevere (Riva, op. cit., no. 136; DTF 132 II 218 c. 6). In effetti"}