{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-7_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116595&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c51a1f39a67defc12e6e1a03f18964d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "3a16735c8007abe80c980b7f378caa0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\n\nprevalentemente inedificato (cfr. piano delle zone 1986). Perciò la particella\nnon apparteneva al territorio largamente edificato né era necessaria\nall’edificazione nei 15 anni successivi. Lo stesso Consiglio di Stato ha del\nresto osservato, nella decisione di approvazione del piano, che nel 1986\nrisultavano largamente insediati solo i\ncomparti direttamente circostanti i nuclei di __________ e di __________,\nmentre sul resto del territorio gli insediamenti si erano diffusi a macchia\nd’olio ed maniera alquanto sparsa e disordinata, complice anche il fatto che\nnon si era ancora proceduto ad un riordino fondiario. Situazione, questa, della\nquale l’autorità comunale ha dovuto tener conto, anche per assicurarsi un certo\nmargine di sviluppo. Ne è scaturito tuttavia un piano chiaramente\nsovradimensionato con una contenibilità teorica eccedente le prevedibili\nnecessità di crescita dei 10-15 anni a venire; ciò sulla base di previsioni di\nsviluppo demografico, prospettate dal Comune, sostanzialmente ottimistiche\nspecie alla luce della difficile situazione fondiaria (cfr. ris. no. 7320 del\n25.11.1986, p. 16-17). Tale sovradimensionamento è peraltro stato rimarcato\nanche a posteriori, in sede di revisione del PR: come si evince infatti dai\ndati contenuti nel relativo rapporto di pianificazione, la contenibilità del\nPR/1986 (stimata in 2'300 abitanti) superava di quasi il doppio l’effettivo\nsviluppo demografico della popolazione, che al dicembre del 2004 contava ca.\n1'200 abitanti (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 20 pto 4.2 e relativo\nallegato di p. 34; ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).\nIn simili circostanze è evidente che il PR del 1986 di __________ non possa\nessere considerato conforme (cfr. TF 1C_573/2011 del 30.8.2013 c. 3.2. e\nrinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 3.4.2).\nDi riflesso, è escluso che il\nfondo dell’istante possa aver subito un dezonamento al momento in cui è entrata in vigore la revisione del\n"}