{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-7_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116595&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c51a1f39a67defc12e6e1a03f18964d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "3a16735c8007abe80c980b7f378caa0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\n3.Il\nmapp. no. 825 RT (mq 478) è un terreno di conformazione regolare inedificato.\nIl fondo si compone, nella sua parte alta (nord-ovest), da un pianoro di ca. 4-5 m di larghezza, seguito da un forte declivio verso valle (sud-est), e da un secondo pianoro di ca. 2 m di larghezza che termina in pendenza. La particella è priva di accesso veicolare e può essere\nraggiunta solo percorrendo un sentiero pedonale che si diparte dalla\nsottostante strada cantonale (mapp. no. 760) e si snoda su proprietà private,\nsegnatamente attraverso il mapp. no. 826 RT e lungo il confine dei mapp. no.\n824 e 825 RT (cfr. verbale di sopralluogo del 23.3.2011 e documentazione\nfotografica annessa; piani prodotti dall’istante).\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale si avvera per\neffetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso\nattuale o del prevedibile uso futuro di un fondo che comprometta le facoltà\nessenziali derivanti dal diritto di proprietà, specie quella di edificare.\nAnche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di\nespropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o\nne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero\ncostretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il\nprincipio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre\nche l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il\nproprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile\ned oltremodo probabile in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no.\n123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008\nno. 55 c. 4.2).\n4.2. Non ogni provvedimento\npianificatorio apparentemente limitativo genera un’espropriazione materiale e\nquindi un obbligo di indennizzo. In effetti la garanzia della proprietà non\nconferisce al titolare il diritto di vedersi assegnato il proprio fondo ad una\nzona edificabile o mantenuto invariato uno specifico regime edilizio (Riva,\nop. cit., no. 114; DTF 123 II 481 c. 6c). Perciò la giurisprudenza\nsviluppatasi sul tema distingue due ipotesi: la cosiddetta non-attribuzione e\nil dezonamento, di cui, di principio, solo il secondo è indennizzabile.\nEquivale ad una non-attribuzione il rifiuto dell’autorità pianificatoria di\nassegnare un terreno alla zona edificabile nel contesto dell’adozione di una\nprima pianificazione conforme ai dettami costituzionali ed alla LPT; questa è\nla regola sia nel caso della revisione di un piano adottato prima dell’entrata\nin vigore della LPT, sia nel caso dell’adeguamento di un piano adottato in\nvigenza della LPT ma materialmente irrispettoso dell’ordinamento federale (DTF\n131 II 151 c. 2.6, 728 c. 2.1 e 2.3, 125 II 431 c. 3b). Un dezonamento si\nverifica invece quando una particella già dichiarata costruibile da un piano\nconforme alla LPT venga, nell’ambito di una successiva revisione, estromessa\ndalla zona edificabile o subisca una limitazione delle sue possibilità\nedificatorie (DTF 122 II 326 c. 4c, 131 II 728 c. 2.3; RtiD\nII-2008 no. 55 c. 3.3).\nLa data determinante per appurare se un fondo sia stato oggetto di\nespropriazione materiale è quella dell’entrata in vigore del provvedimento\nlimitativo (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222; RtiD II-2008 no. 55 c.\n3.2).\n5.5.1.\nL’istante sostiene che l’estromissione del suo fondo dalla zona edificabile intervenuta\ncon la revisione del PR approvata nel 2008 equivarrebbe ad un dezonamento.\n5.2. La sussistenza di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale\npresuppone, da un lato, che la particella interessata fosse precedentemente\ninserita in una zona edificabile istituita nel contesto di un piano di\nutilizzazione conforme alle esigenze materiali della LPT e, dall’altro lato,\nche il proprietario avrebbe fatto uso con alta probabilità delle possibilità di\nedificarla in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 140; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du\nterritoire, construction, expropriation, 2001, no. 1455; DTF 131\nII 728 c. 2.3. e 2.5; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.3).\nAffinché un piano regolatore possa essere considerato materialmente conforme\nalla LPT occorre in particolare che, nel rispetto degli art. 1-3 e 15 LPT, esso\noperi un’adeguata ripartizione del territorio separando le zone inedificabili da\nquelle edificabili ed assegnando a queste ultime soltanto i terreni idonei\nall’edificazione, e cioè quelli già edificati in larga misura o quelli che\nsaranno prevedibilmente necessari all’edificazione ed urbanizzati entro 15 anni\n(Riva, op. cit., no. 144; DTF 122 II 326 c. 5b).\nDi conseguenza è da ritenere materialmente contrario al diritto federale il\npiano regolatore che non opera una separazione chiara e vincolante delle\ndiverse zone e che presenta un sovradimensionamento importante delle zone\nedificabili rispetto all’evoluzione demografia del Comune (TF\n1C_573/2011 del 30.8.2013 e rinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c.\n3.4.2).\n5.3. Il PR/86 di __________ è nato a cavallo della fine degli anni ’70 e della\nprima metà degli anni ’80. Il primo progetto, esaminato in via preliminare dal\nDipartimento dell’ambiente nel 1979, è stato riformulato per poi essere\nadottato dal Consiglio Comunale nel 1984 ed approvato dal Consiglio di Stato\nnel 1986. Tale piano è stato essenzialmente allestito secondo i disposti della Legge edilizia del 19.2.1973 e non rispettava i\ndettami di contenuto della LPT, specie per quanto riguarda la corretta delimitazione\ndelle zone edificabili. Ciò, segnatamente, in relazione alla zona ove è ubicata\nla proprietà in esame. In effetti, al di fuori del nucleo tradizionale di __________,\nfatta eccezione per qualche costruzione isolata il territorio era"}