{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-7_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116595&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c51a1f39a67defc12e6e1a03f18964d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "3a16735c8007abe80c980b7f378caa0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2010.7\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 4 aprile 2014 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Argentino Jermini arch. Lucia Montorfani Giovanzana |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da\n|\n|\nISES 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 825 RT (ex mapp. no. 536 MAF) di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietaria nel Comune di __________ sezione __________ del mapp. no.\n825 RT (ex mapp. no. 536 MAF), fondo inedificato situato sopra il nucleo di __________\nin località __________.\nNel PR del passato Comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato il\n25.11.1986, l’allora mapp. no. 536 MAF era assegnato alla zona residenziale estensiva\nR2, nella quale il piano prevedeva una nuova strada di quartiere SQ 4.6.\n1.2. Nell’ottobre del 2001 ha avuto luogo l’aggregazione dei Comuni di __________\nnel nuovo Comune di __________. Una seconda aggregazione con i Comuni di __________\nè avvenuta nel 2008.\nNella seduta del 25.10.2004 il Consiglio Comunale del nuovo Comune di __________\nha adottato la revisione del PR della sezione di __________. Questo proponeva\nuna riduzione della zona edificabile nel comparto di __________, ritenuto di\ndifficile e onerosa urbanizzazione, e quindi il mantenimento di una fascia\nedificabile solo lungo la strada cantonale e la rinuncia alla strada di\nquartiere SQ 4.6. Ciò ha comportato l’attribuzione del mapp. no. 536 MAF alla\nzona agricola.\nCon risoluzione no. 5230 del 14.10.2008 il Consiglio di Stato ha approvato il\npiano ed ha respinto contestualmente le obiezioni sollevate dalla proprietaria,\nintese ad ottenere l’inserimento del fondo alla zona edificabile (cfr. ris.\ncit. p. 60-61). Il successivo ricorso interposto da ISES 1 dinanzi al Tribunale\ncantonale amministrativo è stato respinto con sentenza del 22.3.2010 cresciuta\nincontestata in giudicato.\n1.3. Al suddetto processo pianificatorio di revisione si è sovrapposta la\nprocedura di raggruppamento terreni (RT). Con il progetto di nuovo riparto dei\nfondi, che il Consiglio di Sato ha approvato il 21.12.2005 e pubblicato in via\npreliminare (cfr. FU __________ del __________), il mapp. no. 536 MAF veniva trasformato\nnella nuova part. no. 825 RT, con una riduzione della sua superficie da 510 mq\na 478 mq (cfr. catastrini prima e dopo RT, partita no. 160). La proprietaria\nnon ha contestato tale riparto. Dopo l’evasione di tutti i ricorsi in prima\nistanza, in data 18.8.2009 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto e ordinato la\nterminazione provvisoria dei fondi (cfr. FU __________ del __________). Il nuovo\nriparto non è stato ancora dichiarato definitivo, essendo tuttora pendenti\ndinanzi al Tribunale cantonale amministrativo i ricorsi contro le decisioni di\nprima istanza.\n1.4. Con istanza 4.8.2010 ISES 1 ha convenuto in causa, dinanzi a questo\nTribunale, il COEP 1 lamentando il dezonamento del mapp. no. 536 MAF causato\ndal PR del 2008 e sollecitando un’indennità di fr. 180'000.- per titolo di\nespropriazione materiale. Essa ha chiesto inoltre, ai fini dell’accesso alla\nparticella, il ripristino del vecchio sentiero o l’assegnazione di un sentiero\nconsono all’uso agricolo.\nCon risposta del 12.10.2010, in ordine il\nComune ha eccepito l’irricevibilità dell’istanza siccome prematura, essendo\nfondata su un PR che non può essere considerato un atto pianificatorio\ndefinitivo. Nel merito esso ha contestato\nsia l’adempimento dei requisiti di un’espropriazione materiale che la\ncompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sulla questione dell’accesso,\npostulando pertanto la reiezione dell’istanza.\nAll’udienza di conciliazione del 25.11.2010 la procedura è stata sospesa temporaneamente\nper consentire alle parti di verificare la situazione del sentiero e\ndell’accesso ed eventualmente trovare un accordo bonale. Le parti hanno poi comunicato\ndi non essere riuscite ad addivenire ad un accordo e chiesto la riattivazione\ndella procedura. In data 23.3.2011 è stato esperito il sopralluogo. Conclusa\nl’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale ed inoltrato ciascuna un memoriale\nconclusivo a conferma delle rispettive tesi e domande.\n2.2.1.\nAnzitutto dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dal Comune. Questi afferma\nche il PR del 2008 non può essere\nconsiderato un atto pianificatorio definitivo, vuoi perché è in corso il processo\npianificatorio per i Comuni aggregati, vuoi perché in sede di approvazione il\nConsiglio di Stato ha sospeso alcune scelte pianificatorie, in riferimento agli\nstudi nel nuovo Comune, proprio a dipendenza della fusione. Perciò l’istanza\nsarebbe prematura e quindi irricevibile.\n2.2. L’espropriazione materiale ha\norigine nella pianificazione (art. 5 cpv. 2 LPT), ovvero in un atto\npianificatorio restrittivo a carattere definitivo (Kommentar zum RPG, Riva, ad\nart. 5, no. 106 ss). Lo strumento\npianificatorio per eccellenza è il PR in quanto disciplina le attività di incidenza territoriale, istituendo, tra\nl‘altro, anche le restrizioni alla proprietà che fossero motivate da necessità\npubbliche; esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato che\nha effetto costitutivo e conferisce al piano forza vincolante (art. 24, 25, 39\ncpv. 1 e 40 cpv. 1 vLALPT; norma transitoria di cui all’art. 107 Lst).\nIl PR del 2008 di __________ – sul quale l’istante fonda la sua pretesa – è il\nrisultato di una procedura di revisione iniziata nel 1993. Nel 2001, all’epoca"}